PORTO ABUSIVO DI ARMI

 

Codice penale
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 ottobre 1930, n. 251
R.D. 19.10.1930, n. 1398

LIBRO TERZO.
Delle contravvenzioni in particolare - TITOLO PRIMO.
Delle contravvenzioni di polizia - CAPO PRIMO.
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza - SEZIONE TERZA.
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati - PARAGRAFO QUARTO.
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale:
Chiunque, senza licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un' arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l' arresto fino a diciotto mesi.
Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza.
Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.

Non è porto abusivo d'arma la dove (ad esempio), in periodo di caccia chiusa ci si rechi nel bosco con l'arma da caccia muniti di regolare porto d'armi per caccia. Non lo è nemmeno se si porta l'arma da caccia o si trasportano armi senza aver pagato la tassa governativa, nel caso si incorre solo in una sanzione amministrativa.